Prova delle cessioni intracomunitarie: Novità dall’1.1.2020

1 PREMESSA

La direttiva 2018/1910/UE ha modificato la direttiva 2006/112/CE in materia di IVA, prevedendo una nuova disciplina per le cessioni intracomunitarie.

In ragione di ciò, il Regolamento UE 4.12.2018 n. 1912, modificando il Regolamento UE 15.3.2011 n. 282, ha introdotto specifiche presunzioni relative all’effettuazione delle anzidette cessioni in­tra­comunitarie.

La nuova disciplina, prevista dalla direttiva 2018/1910/UE e dal Regolamento UE 282/2011, di­vie­ne efficace a decorrere dall’1.1.2020.

2 NUOVA DISCIPLINA DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE

L’art. 138, par. 1, della direttiva 2006/112/CE, risultante dalle modifiche applicabili dall’1.1.2020, stabi­li­sce l’esenzione da IVA (non imponibilità IVA, secondo la dicitura nazionale) in favore delle ces­sioni di beni spediti o trasportati, fuori del loro rispettivo territorio ma nella Comunità, dal vendi­tore o dall’acquirente o per loro conto, al rispetto delle condizioni seguenti:

  • i beni sono ceduti a un altro soggetto passivo, o a un ente non soggetto passivo, che agisce in quanto tale in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio;
  • il soggetto passivo o un ente non soggetto passivo destinatario della cessione è identificato ai fini dell’IVA in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio e ha comunicato al cedente tale numero di identificazione IVA à è necessario verificare l’iscrizione al VIES della controparte.

Inoltre, il regime non si applica qualora il cedente:

  • non abbia rispettato l’obbligo di presentare gli elenchi riepilogativi (c.d. “INTRASTAT”) riferiti a tale cessione;
  • oppure l’elenco riepilogativo presentato non riporti le informazioni corrette riguardanti tale

3 PROVA DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE

Il nuovo art. 45-bis del Regolamento UE 282/2011 introduce una presunzione relativa al trasporto o spedizione dei beni da uno Stato membro ad un altro Stato o territorio della Comunità, con riferi­mento al regime di esenzione (non imponibilità IVA) proprio delle cessioni intracomunitarie di cui all’art. 138 della direttiva 2006/112/CE.

3.1 PRESUNZIONI

A norma dell’art. 45-bis, par. 1, del Regolamento UE 282/2011, si presume che i beni siano stati spediti o trasportati in un altro Stato membro della UE, in uno dei casi seguenti:

  • il venditore certifica che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da un terzo per suo conto ed il veditore è in possesso di almeno due degli elementi di prova non contraddittori individuati dal Regolamento medesimo (“lettera A”), rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’al­tra, dal venditore e dall’acquirente;
  • oppure il venditore è in possesso di uno qualsiasi dei singoli elementi individuati dal Rego­la­men­­to (“lettera A”), in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova non con­trad­ditori anch’essi individuati dal Regolamento (“lettera B”), che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dall’acqui­rente;
  • il venditore è in possesso di:
  • una dichiarazione scritta dall’acquirente che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall’acquirente, o da un terzo per conto dello stesso acquirente, e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni; tale dichiarazione scritta indica:
  • la data di rilascio;
  • il nome e l’indirizzo dell’acquirente;
  • la quantità e la natura dei beni;
  • la data e il luogo di arrivo dei beni (nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto);
  • l’identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente;
  • nonché almeno due degli elementi di prova non contraddittori (“lettera A”), rilasciati da due diverse parti e che siano indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente, o uno qualsiasi dei singoli elementi individuati dal Regolamento (“lettera A”) in combi­na­zione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova non contradditori (“lettera B”), che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due parti indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente.

La dichiarazione scritta, rilasciata dall’acquirente al fornitore, deve essere rilasciata entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione intracomunitaria.

La presunzione può essere rifiutata dall’Amministrazione finanziaria.

3.2 ELEMENTI DI PROVA NON CONTRADDITTORI  (lettera a)

L’art. 45-bis, par. 3, del Regolamento UE 282/2011 individua, come elementi di prova della spe­dizione o del trasporto, i vari documenti relativi al trasporto o alla spedizione.

Si tratta, a titolo esemplificativo:

  • del documento di trasporto;
  • della lettera CMR firmata;
  • della polizza di carico;
  • della fattura relativa al trasporto aereo;
  • della fattura emessa dallo spedizioniere.

3.3 ELEMENTI DI PROVA NON CONTRADDITTORI (lettera b)

Gli ulteriori elementi di prova non contraddittori, di cui all’art. 45-bis, par. 3, del Regolamento UE 282/2011, sono rappresentati dai documenti seguenti:

  • la polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;
  • i documenti ufficiali rilasciati da una pubblica Autorità, ad esempio da un notaio, che confer­mano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
  • la ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione, che confermi il de­posito dei beni in tale Stato membro.

4 RECEPIMENTO A LIVELLO NAZIONALE

Le disposizioni contenute nella direttiva 2018/1910/UE non sono state ancora recepite dall’ordina­mento italiano, né è attualmente prevista una delega al Governo al riguardo.

Le disposizioni aventi efficacia dall’1.1.2020 si ritengono applicabili, anche a livello nazionale, in ra­­gione del principio di efficacia diretta delle direttive comunitarie, qualora la norma sia chiara, pre­cisa e incondizionata non richiedendo, pertanto, misure di recepimento nazionale.

In una situazione analoga (recepimento dell’art. 2 della direttiva 2008/8/CE in materia di territo­rialità IVA delle prestazioni di servizi), la circ. Agenzia delle Entrate 31.12.2009 n. 58 aveva infatti pre­ci­sato che alcune delle disposizioni della direttiva in corso di recepimento erano “sufficien­te­men­­te dettagliate e tali da consentirne la diretta applicazione almeno per ciò che riguarda le re­gole ge­nerali”.

 

Lo Studio resta a disposizione per chiarimenti.