Indicatori della crisi di impresa (indici di allerta) D.Lgs n.14/2019 documento CNDCEC (bozza del 19/10/2019)

1 PREMESSA

Il D.Lgs. n.14 del 12/01/2019, denominato “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, che ha riformato la disciplina del fallimento per ogni categoria di debitore, ha introdotto una nuova definizione di stato di crisi, inteso non solo in termini contingenti attuali, ma anche in ottica prospettica come probabilità di futura insolvenza.

L’art. 13 comma 1° e 2° del suddetto decreto individua in particolare degli indicatori di crisi finalizzati ad evidenziare in modo tempestivo squilibri di natura reddituale, patrimoniale e finanziaria che possano indicare una potenziale situazione di crisi di impresa.

Lo scorso 19/10/2019 il CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili), come prescritto dal D.Lgs. 14/2019, ha emanato un documento, attualmente al vaglio del MISE e quindi ancora in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, in cui sono presentati e commentati gli indici di allerta utilizzabili al fine di individuare fondati indizi di crisi.

Il documento del CNDCEC, come detto ancora “in bozza”, elabora anche i principi per l’utilizzo di tali indici da pare dell’organo di controllo societario e/o del revisore (sia esso società o persona fisica). Il D.Lgs. 14/2019 ha infatti enfatizzato il ruolo di tali soggetti relativamente alla verifica predittiva dello “stato di salute” aziendale, istituendo l’obbligo per gli stessi di segnalazione immediata all’organo amministrativo della società, se del caso.

La ratio dell’intera riforma e dei correlati approfondimenti è di favorire il risanamento di imprese che versano in una situazione di crisi temporanea e di rendere più rapida e meno costosa l’uscita dal mercato di aziende che invece sono in una situazione per cui la crisi è irreversibile.

 

2 AMBITO APPLICATIVO

L’elaborazione degli indicatori di crisi si inserisce all’interno delle attività che l’imprenditore (individuale o collettivo) deve svolgere per fare eventualmente emergere uno stato di crisi, costruendo cioè un proprio “sistema di allerta”, in cui i suddetti indici costituiscono uno strumento apprezzabile ancorché non unico.

In particolare, gli stessi possono supportare le società di persone e di capitali nell’adempimento di quanto richiesto dall’art. 2086 Cod.Civile, secondo il quale “L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.

Infatti, più in generale, il Codice della Crisi di Impresa mira a prevenire la crisi, attraverso l’uso di informazioni di sintesi dell’andamento aziendale che consentano in modo sinergico di individuare i sintomi di una potenziale crisi e di valutare l’adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili.

 

3 TEMPISTICHE

Il nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza d’impresa entrerà definitivamente in vigore il 15 agosto 2020.

L’analisi degli indicatori di crisi andrà effettuata sostanzialmente a cadenza trimestrale (interpretando il concetto di tempestività del debitore nel prevenire l’aggravarsi della crisi di cui al D.Lgs 14/2019 art. 24). Il frequente calcolo degli indicatori di crisi presuppone quindi l’implementazione all’interno dell’azienda di un adeguato assetto informativo, collegato ad hoc alla dimensione, complessità, qualità sostanziale e procedurale dell’azienda.

 

4 CONTENUTI

Posto che lo stato di crisi dell’impresa si manifesta quando le disponibilità liquide attuali ed i flussi di cassa prospettici risultano inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni esistenti e a quelle previste nei 6 mesi successivi (art. 2 D.Lgs. 14/2019), al fine di verificare la presenza di indizi di crisi occorre verificare:

  • la sostenibilità del debito nei successivi 6 mesi
  • il pregiudizio alla continuità aziendale (going concern) nell’esercizio in corso e/o per i 6 mesi successivi
  • la presenza di reiterati e significativi ritardi nei pagamenti

Tali elementi evidenziano infatti assenza di prospettive di prosecuzione dell’attività aziendale.

La guida fornita dal documento del CNDCEC fornisce operativamente un elenco di indici selezionati affinché, in modo combinato, possano essere rappresentativi di squilibri di carattere reddituale, patrimoniale e finanziario.

Essi sono distinguibili in:

  • applicabili per tutte le imprese
  • PATRIMONIO NETTO NEGATIVO
  • DSCR (DEBT SERVICE COVERAGE RATIO) previsionale a 6 mesi (con approccio ad hoc per pmi)
  • applicabili in base al settore economico
  • Sostenibilità oneri finanziari (Oneri Finanziari sui Ricavi)
  • Adeguatezza patrimoniale (Patrimonio Netto su Mezzi di Terzi)
  • Equilibrio finanziario (Attivo a Breve su Passivo a Breve)
  • Redditività (Cashflow su Attivo)
  • Altri indici di indebitamento (Debiti Previdenziali e Tributari su Attivo)

In estrema sintesi, l’approccio proposto è sequenziale: in caso di PN negativo o inferiore agli obblighi di legge, si presumo lo stato di crisi. Se invece il PN è positivo, si passa all’analisi del DSCR: se il rapporto tra liquidità dell’azienda e obbligazioni finanziarie (arco temporale 6 mesi) è superiore a 1, non c’è presunzione di crisi, e viceversa. Qualora tale secondo indice non sia calcolabile, o inaffidabile, si procede con l’analisi degli altri cinque indici sopra evidenziati.

Ovviamente il CNDCEC ha sottolineato che gli indici elaborati possono far ragionevolmente presumere uno stato di crisi, ma non implicano automaticamente la fondatezza e l’esistenza dello stato di crisi stesso (“falsi positivi”). La valutazione è demandata agli organi di controllo della società, al fine di una segnalazione obbligatoria all’organo di amministrazione.

 

5 CONCLUSIONI

In attesa della definitiva formalizzazione legislativa del tema trattato, oggetto in questi giorni di numerosi approfondimenti sostanziali e operativi che stiamo condividendo, lo Studio resta a disposizione per un approfondimento specifico legato alla singola realtà del Cliente.