Il REGIME FORFETARIO 2020: la normativa definitiva – primi approfondimenti

Sul tema si stanno rincorrendo le prime anticipazioni ed i primi commenti dalla lettura della relazione illustrativa alla Legge di Bilancio 2020, approvata ad inizio settimana in Senato.

In particolare, per quanto concerne i regimi agevolati di tassazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo, l’art. 1 commi 691 e 692 del decreto modifica il regime forfetario di cui alla L. 190/2014, stabilendo in particolare che:

  • il regime è applicabile se nell’anno precedente non sono stati raggiunti ricavi e/o compensi, proporzionati sull’anno, superiori a 65.000 euro e se non sono state sostenute spese per lavoro accessorio / lavoratori dipendenti / collaboratori ( 50comma 1 lett. c) e c-bis) del TUIR) superiori a 20.000 euro.
  • Non sono introdotti vincoli relativamente ai beni strumentali acquisiti nel corso dell’efficacia del regime forfetario. Al contrario, i soggetti forfetari avranno la possibilità di beneficiare del nuovo credito di imposta per investimenti in beni strumentali, che sostituisce super e iper-ammortamenti.
  • Torna attiva la causa ostativa, già vigente sino al 2018, relativa all’aver percepito, nell’anno precedente, redditi di lavoro dipendente ed assimilati superiori a 30.000 euro (soglia non oggetto di verifica se il rapporto di lavoro è cessato), nonché l’esercizio dell’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta o nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili (con alcune esclusioni).

Il regime forfetario esonera (salvo scelta volontaria) dagli obblighi di fatturazione elettronica (ad eccezione della fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione). La norma, con l’obiettivo di incentivare l’adesione spontanea alla fatturazione elettronica, stabilisce però che per i contribuenti nel regime in oggetto che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza per l’accertamento è ridotto di un anno (quindi sino al 31/12 del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi e non del quinto).